Orari e Calendario festività
Trascriviamo il testo dell' art. 3 del vigente Accordo Nazionale, relativo all' agibilità della rete di vendita.
ACCORDO NAZIONALE SULLA VENDITA DEI GIORNALI E PERIODICI
2006
ART.
3
Agibilità della rete di vendita
Tale
ruolo centrale della rete di vendita esclusiva deve essere svolto in coerenza
con i principi costituzionali e legislativi richiamati nel Preambolo. Ne
consegue l’esigenza di individuare criteri di agibilità della rete di vendita
esclusiva compatibili con le esigenze del pubblico dei lettori, in modo che sia
garantita la circolazione della libera espressione del pensiero e il pluralismo
dei mezzi di informazione rappresentati dai prodotti editoriali quotidiani e
periodici.
Allo
scopo di garantire al pubblico degli acquirenti potenziali la massima possibilità
di acquisto dei prodotti editoriali, l’orario di funzionamento dei punti
vendita esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì
al sabato ed almeno sino alle ore 13 della domenica, fatto salvo quanto previsto
successivamente. Per ogni singola Rivendita la Commissione Provinciale di
cui al successivo art. 4 individuerà l’orario ottimale di funzionamento in
relazione alle esigenze di mercato e distributive della singola zona.
-
le chiusure annuali possono essere esercitate sino ad un massimo di tre
settimane: due settimane consecutive possono essere fruite nei periodi 2
agosto-15 agosto o 17 agosto-30 agosto; la terza settimana può essere goduta o
all’inizio del primo periodo sopra indicato (2 agosto-15 agosto) oppure alla
fine del secondo periodo indicato (17 agosto-30 agosto), pure in forma parziale,
ma esaustiva e non frazionabile; detta terza settimana può essere in
alternativa goduta, pure in forma parziale, ma esaustiva e non frazionabile,
anche in altro periodo dell’anno, secondo una preventiva programmazione
coordinata dalla Commissione Provinciale di competenza di cui al successivo art.
4; le chiusure annuali assorbono eventuali ricorrenze sotto specificate che
dovessero essere comprese nelle settimane di fruizione.
Nel caso in cui non si trovi un accordo fra le parti entro il 31 gennaio dell’anno successivo, riavranno vigenza le norme previste in materia di agibilità della rete contenute nell’Accordo Nazionale 4 marzo 1994 (artt. 2 e 3).
La vendita stessa deve avvenire tutti i giorni tranne che nelle seguenti ricorrenze:
| 1° gennaio | Capodanno | chiusura totale |
| 6 gennaio | Epifania | chiusura alle 13.00 |
| 24 aprile 2011 | Pasqua | normale orario domenicale |
| 25 aprile 2011 | Lunedì dell' Angelo | chiusura totale |
| 25 Aprile | Anniversario Liberazione | chiusura alle ore 13.00 (solo per il 2011 chiusura totale) |
| 1° maggio | Festa del lavoro | chiusura alle ore 13.00 |
| 2 maggio | apertura non oltre le ore 12.00 | |
| 2 giugno | Festa della Repubblica | chiusura alle ore 13.00 |
| 15 agosto | Assunzione B.V.M. | chiusura alle ore 13.00 |
| 16 agosto | chiusura totale | |
| 1° novembre | Tutti i santi | chiusura alle ore 13.00 |
| 8 dicembre | Immacolata | chiusura alle ore 13.00 |
| 25 dicembre | S. Natale | chiusura totale |
| 26 dicembre | S. Stefano | chiusura totale |