Orari e Calendario festività

Trascriviamo il testo dell' art. 3 del vigente Accordo Nazionale, relativo all' agibilità della rete di vendita.

ACCORDO NAZIONALE SULLA VENDITA DEI GIORNALI E PERIODICI

2006

ART. 3

Agibilità della rete di vendita

Le Parti sottolineano l’importanza della rete delle Rivendite esclusive, come terminale principale, imprescindibile e strategico del processo di diffusione dei prodotti editoriali.

Tale ruolo centrale della rete di vendita esclusiva deve essere svolto in coerenza con i principi costituzionali e legislativi richiamati nel Preambolo. Ne consegue l’esigenza di individuare criteri di agibilità della rete di vendita esclusiva compatibili con le esigenze del pubblico dei lettori, in modo che sia garantita la circolazione della libera espressione del pensiero e il pluralismo dei mezzi di informazione rappresentati dai prodotti editoriali quotidiani e periodici.

Allo scopo di garantire al pubblico degli acquirenti potenziali la massima possibilità di acquisto dei prodotti editoriali, l’orario di funzionamento dei punti vendita esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno sino alle ore 13 della domenica, fatto salvo quanto previsto successivamente. Per ogni singola Rivendita  la Commissione Provinciale di cui al successivo art. 4 individuerà l’orario ottimale di funzionamento in relazione alle esigenze di mercato e distributive della  singola zona.  

Ogni Rivendita deve esporre un cartel­lo con l’orario di attività e in caso di chiusura deve indicare le tre Rivendite esclusive più vicine aperte.

Le pubblicazioni devono essere poste in ven­dita subito dopo il loro ricevimento con tempestività ed impegno professionale tali da favorire lo sviluppo della loro diffusione.

 I riposi facoltativi potranno essere fruiti nei limiti di seguito indicati tenendo conto dell’esigenza che venga sempre assicurata l’apertura di almeno il 50 per cento delle rivendite esclusive esistenti nei vari comuni secondo una preventiva programmazione, salvaguardando le esigenze di vendita nelle singole zone:

-   le chiusure domenicali possono essere esercitate con cadenza quattordicinale;

-   le chiusure annuali possono essere esercitate sino ad un massimo di tre settimane: due settimane consecutive possono essere fruite nei periodi 2 agosto-15 agosto o 17 agosto-30 agosto; la terza settimana può essere goduta o all’inizio del primo periodo sopra indicato (2 agosto-15 agosto) oppure alla fine del secondo periodo indicato (17 agosto-30 agosto), pure in forma parziale, ma esaustiva e non frazionabile; detta terza settimana può essere in alternativa goduta, pure in forma parziale, ma esaustiva e non frazionabile, anche in altro periodo dell’anno, secondo una preventiva programmazione coordinata dalla Commissione Provinciale di competenza di cui al successivo art. 4; le chiusure annuali assorbono eventuali ricorrenze sotto specificate che dovessero essere comprese nelle settimane di fruizione.

Durante il periodo coincidente con le chiusure annuali è sospeso l’esercizio facoltativo delle chiusure domenicali.

Avendo la programmazione delle chiusure annuali suesposta carattere profondamente innovativo, la stessa è da considerarsi sperimentale e applicata nei due periodi estivi successivi alla firma dell’Accordo. Entro il 30 novembre dell’anno relativo al secondo periodo estivo le parti esamineranno la funzionalità della programmazione, valutando eventualmente il mantenimento delle relative norme o la loro modifica.

Nel caso in cui non si trovi un accordo fra le parti entro il 31 gennaio dell’anno successivo, riavranno vigenza le norme previste in materia di agibilità della rete contenute nell’Accordo Nazionale 4 marzo 1994 (artt. 2 e 3).

La vendita stessa deve avvenire tutti i giorni tranne che nelle seguenti ricorrenze:

1° gennaio Capodanno chiusura totale
6 gennaio Epifania chiusura alle 13.00
24 aprile 2011 Pasqua normale orario domenicale
25 aprile 2011 Lunedì dell' Angelo chiusura totale
25 Aprile Anniversario Liberazione chiusura alle ore 13.00 (solo per il 2011 chiusura totale)
1° maggio Festa del lavoro chiusura alle ore 13.00
2 maggio   apertura non oltre le ore 12.00
2 giugno Festa della Repubblica chiusura alle ore 13.00
15 agosto Assunzione B.V.M. chiusura alle ore 13.00
16 agosto   chiusura totale
1° novembre Tutti i santi chiusura alle ore 13.00
8 dicembre Immacolata chiusura alle ore 13.00
25 dicembre S. Natale chiusura totale
26 dicembre S. Stefano chiusura totale